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Salve sono nuovo di questo forum e vorrei fare una domanda a tutti i frequentatori sulla legittimità delle fatture acqua inviate dalla società INPA ai cittadini di Acerra.
E' legittimo chiedere il pagamento dei canoni acqua pregressi (2004-2005-2006) sulla scorta di un consumo presunto visto che le utenze in questione non erano dotate di misuratore idrico fino alla fine dell'anno 2006, ma esisteva un singolo misuratore posto a monte del condominio intestato ancora al costruttore?
Riporto parte del testo di una sentenza reperita sulla rete e che può costituire la base di una discussione:
con riferimento al canone per l'erogazione d'acqua potabile ad uso domestico, si rileva che il corrispondente credito del Comune non può trovare titolo in una potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. A conforto di tale principio, con il quale si è dato continuità ad univoco e consolidato indirizzo delle Sezioni unite (v., fra, sent. 30 giugno 1999 n. 371, 25 ottobre 1999 n. 752, 13 aprile 2000 n. 133 e 24 luglio 2000 n. 520,) le stesse hanno osservato: - che la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ed all'accettazione dell'ente che espleta il servizio; - che la natura del canone di corrispettivo contrattuale, non di prelievo tributario, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto d'utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto, e peraltro tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse; Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 9 agosto 2001, n. 10976. Con le modifiche intervenute nella disciplina del canone o diritto di fognatura e depurazione delle acque (l. n. 36 del 1994, n. 172 del 1995 e 549 del 1995), l'ente gestore dell'acquedotto ha il compito di rilevare i volumi del consumo dell'acqua potabile, sia ai fini del relativo canone, che di quello di fognatura e di depurazione, con la potestà di procedere alla riscossione di tutti i canoni sopraindicati nei termini e secondo le modalità previste per il canone dell'acqua. (Comm.trib. prov.le Novara, sez. II, 21 gennaio 2000, n. 1). Tra l’utente ed il Comune, intercorre un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 C.C., posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt. 1341-1342 C.C.), a cui il soggetto è obbligato a sottostare per potere avere la fornitura del servizio. A detto contratto si applicano anche gli artt. 1560-1562-1563 C.C.. Intercorre, quindi, tra le parti, un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 C.C.): alla somministrazione dell’acqua potabile da parte del Comune corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell’utente. Il canone per la fornitura dell’acqua potabile, quindi, rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune in regime di privativa ed i canoni e le tariffe sono determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del sevizio. I canoni dell’acquedotto vengono qualificati ai sensi della circolare 4/4675 del 10.12.1998 come “corrispettivo di un servizio commerciale reso dal comune in regime di privativa” quindi si esclude la loro natura tributaria e si qualificano come entrate patrimoniali. Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sottoso ai contratti con prestazioni corrispettive.
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